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LETTURA CONTROCORRENTE DELLE CAUSE DELLA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE CRIMINALE TOSCANA DEL 30 NOVEMBRE 1786 DI CUI FU ARTEFICE IL GRANDUCA LEOPOLDO I DI TOSCANA

Abbiamo già evidenziato come il 30 novembre 1786 il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I,  abbia riformato il testo della Legislazione Criminale Toscana, decretando anche  l’abolizione della pena di morte. Abbiamo rappresentato come detta decisione   fosse influenzata dall’elaborazione culturale dell’Accademia dei Pugni,  vitale negli anni 1763-1766, con illuminati come Cesare Beccaria ed i fratelli Pietro e Alessandro Verri. In effetti abbiamo avuto modo di sottolineare come la riforma fosse l’epifenomeno di un percorso  di tipo  culturale seguito e di una sensibilità maturata nel tempo all’interno del Granducato, preceduta infatti da “ordini ed indicazioni” date ai Tribunali nonché da “editti”.

Legittimo quindi chiedersi se all’origine di detta riforma non potesse esserci anche qualcosa di diverso dalla sola, seppur rilevante,  elaborazione illuminata della cultura italiana dell’epoca. Uno spunto in questo senso mi è stato offerto da una cara amica che mi ha chiesto se fossi certo che le atroci sofferenze sofferte da Tommaso Crudeli negli anni antecedenti la riforma non fossero causa o, quantomeno, una delle cause della riforma medesima. Domanda interessante, talmente interessante da meritare un approfondimento che ha consentito una lettura non convenzionale  dei motivi sottostanti la riforma. Procediamo con ordine.

Tommaso Crudeli nacque  nel 1702 a Poppi, nella provincia di Arezzo. Laureatosi in giurisprudenza a Pisa, si affermò come libero pensatore e  poeta  negli stessi anni in cui vennero  alla luce in Italia  le prime “officine” massoniche, tra le quali quella fondata dagli inglesi nel 1731 a Firenze, alla quale furono ammessi anche alcuni toscani propensi a quella vita culturale di stampo liberale propria della loggia:  tra questi il poeta Tommaso Crudeli. Nel medesimo arco temporale nel Granducato la transizione dalla famiglia Medici a quella dei Lorena e degli  Asburgo Lorena (con Francesco Stefano di Lorena). Ed è proprio in questo periodo di profondo cambiamento civile, che si acuì il conflitto tra l’inquisizione cattolica e la loggia fondata a Firenze dagli inglesi, anche a causa del fatto che alcuni dei massoni attaccarono apertamente la Compagnia dei Gesuiti. Ed ecco quindi che nel 1738 Papa Clemente XII firmò la lettera apostolica denominata “in eminenti apostolatus specula”  che decretava la scomunica degli appartenenti alla massoneria.  Così recitava infatti la lettera apostolica: “ A tutti i fedeli, Salute e Apostolica Benedizione. Posti per volere della Clemenza Divina, benché indegni, nell’eminente Sede dell’Apostolato, onde adempiere al debito della Pastorale provvidenza affidato a Noi, con assidua diligenza e con premura, per quanto Ci è concesso dal Cielo, abbiamo rivolto il pensiero a quelle cose per mezzo delle quali è chiuso l’adito agli errori ed ai vizi e si conservi principalmente l’integrità della Religione Ortodossa, e in questi tempi difficilissimi vengano allontanati da tutto il mondo Cattolico i pericoli dei disordini. Già per la stessa pubblica fama Ci è noto che si estendono in ogni direzione, e di giorno in giorno si avvalorano, alcune Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Conventicole o Aggregazioni comunemente chiamate dei Liberi muratori o des Francs Maçons, o con altre denominazioni chiamate a seconda della varietà delle lingue, nelle quali con stretta e segreta alleanza, secondo loro Leggi e Statuti, si uniscono tra di loro uomini di qualunque religione e setta, contenti di una certa affettata apparenza di naturale onestà. Tali Società, con stretto giuramento preso sulle Sacre Scritture, e con esagerazione di gravi pene, sono obbligate a mantenere un inviolabile silenzio intorno alle cose che esse compiono segretamente. Ma essendo natura del delitto manifestarsi da se stesso e generare il rumore che lo denuncia, ne deriva che le predette Società o Conventicole hanno prodotto tale sospetto nelle menti dei fedeli, secondo il quale per gli uomini onesti e prudenti l’iscriversi a quelle Aggregazioni è lo stesso che macchiarsi dell’infamia di malvagità e di perversione: se non operassero iniquamente, non odierebbero tanto decisamente la luce. Tale fama è cresciuta in modo così considerevole, che dette Società sono già state proscritte dai Prìncipi secolari in molti Paesi come nemiche dei Regni, e sono state provvidamente eliminate. Noi pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più tali Società o Conventicole recano non solo alla tranquillità della temporale Repubblica, ma anche alla salute spirituale delle anime, in quanto non si accordano in alcun modo né con le Leggi Civili né con quelle Canoniche; ammaestrati dalle Divine parole di vigilare giorno e notte, come servo fedele e prudente preposto alla famiglia del Signore, affinché questa razza di uomini non saccheggi la casa come ladri, né come le volpi rovini la Vigna; affinché, cioè, non corrompa i cuori dei semplici né ferisca occultamente gl’innocenti; allo scopo di chiudere la strada che, se aperta, potrebbe impunemente consentire dei delitti; per altri giusti e razionali motivi a Noi noti, con il consiglio di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, e ancora motu proprio, con sicura scienza, matura deliberazione e con la pienezza della Nostra Apostolica potestà, decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo le predette Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori o des Francs Maçons, o con qualunque altro nome chiamate. Pertanto, severamente, ed in virtù di santa obbedienza, comandiamo a tutti ed ai singoli fedeli di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità o preminenza, sia Laici, sia Chierici, tanto Secolari quanto Regolari, ancorché degni di speciale ed individuale menzione e citazione, che nessuno ardisca o presuma sotto qualunque pretesto o apparenza di istituire, propagare o favorire le predette Società dei Liberi Muratori o Francs Maçons o altrimenti denominate; di ospitarle o nasconderle nelle proprie case o altrove; di iscriversi ed aggregarsi ad esse; di procurare loro mezzi, facoltà o possibilità di convocarsi in qualche luogo; di somministrare loro qualche cosa od anche di prestare in qualunque modo consiglio, aiuto o favore, palesemente o in segreto, direttamente o indirettamente, in proprio o per altri, nonché di esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi o ad intervenire a simili Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole, sotto pena di scomunica per tutti i contravventori, come sopra, da incorrersi ipso facto, e senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno possa essere assolto, se non in punto di morte, da altri all’infuori del Romano Pontefice pro tempore. Vogliamo inoltre e comandiamo che tanto i Vescovi, i Prelati Superiori e gli altri Ordinari dei luoghi, quanto gl’Inquisitori dell’eretica malvagità deputati in qualsiasi luogo, procedano e facciano inquisizione contro i trasgressori di qualunque stato, grado, condizione, ordine dignità o preminenza, e che reprimano e puniscano i medesimi con le stesse pene con le quali colpiscono i sospetti di eresia. Pertanto concediamo e attribuiamo libera facoltà ad essi, e a ciascuno di essi, di procedere e di inquisire contro i suddetti trasgressori, e di imprigionarli e punirli con le debite pene, invocando anche, se sarà necessario, l’aiuto del braccio secolare. Vogliamo poi che alle copie della presente, ancorché stampate, sottoscritte di mano di qualche pubblico Notaio e munite di sigillo di persona costituita in dignità Ecclesiastica, sia prestata la stessa fede che si presterebbe alla Lettera se fosse esibita o mostrata nell’originale. A nessuno dunque, assolutamente, sia permesso violare, o con temerario ardimento contraddire questa pagina della Nostra dichiarazione, condanna, comandamento, proibizione ed interdizione. Se qualcuno osasse tanto, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo”. La loggia fiorentina si sciolse immediatamente, stante anche la grave minaccia derivante dal fatto che il cardinale Firrao decretò la pena di morte nei confronti dei massoni e la confisca di tutti i loro beni. Peraltro Crudeli, additato dai pentiti (la storia si ripete!) come incline a consuetudini immorali, venne nel maggio 1739 tradotto nel carcere ecclesiastico della Santa Inquisizione posto in Santa Croce dove, negli oltre sedici mesi di terribile detenzione, venne ripetutamente torturato affinché rivelasse i nomi dei fratelli massoni. Il continuo peggioramento delle condizioni di salute indussero nel 1741 il Granduca Francesco I di Lorena, anch’esso, a quanto è dato di conoscere, “libero muratore”, a concedere la grazia a Crudeli, il quale confinato quale eretico prima a Poppi e poi a Pontedera, tornò a Firenze soltanto nel 1945, anno della sua morte. Proprio la sofferenza inferta ingiustamente dalla Inquisizione a Tommaso Crudeli e la narrazione che lo stesso fece delle pene sofferte nel corso della sua detenzione, narrazione che fu data successivamente alla stampa sotto anonimato, comportò nel 1782 la chiusura definitiva del Tribunale del Sant’Uffizio posto in Firenze. E’ lecito quindi offrire al lettore una ricostruzione controcorrente dei motivi sottostanti l’adozione della Riforma:  le gravissime sofferenze inferte ad un libero pensatore come Tommaso Crudeli e gli eccessi cui si era lasciata andare l’inquisizione, possono avere realmente costituito se non  il motivo principale  quantomeno  uno dei principali motivi che indussero il Granducato a dare l’avvio a quel percorso culturale che avrebbe portato nel 1786 a quella riforma della legislazione criminale decretata da Leopoldo II d’Asburgo Lorena, detto Pietro Leopoldo, così innovativa in tutta Europa.

Silvio Pittori

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