La rivoluzione del sistema è servita: ecco a voi la repubblica presidenziale (e federale)
Un autentico cambiamento epocale richiesto da decenni dai più eterogenei ambienti politici, istituzionali, culturali, accademici e sociali, si sta affacciando sullo scenario legislativo italiano: il presidenzialismo.
Per presidenzialismo si intende quella forma di governo che vede esercitato nella medesima persona – eletta direttamente dal corpo elettorale – il ruolo di rappresentante dell’unità nazionale, garante della Costituzione e somma magistratura dello Stato (Presidente della Repubblica) e quello di Capo del Governo-Premier (Presidente del Consiglio dei Ministri).
Per grandi linee vi sono due tipi di presidenzialismo: all’americana (c.d. “presidenzialismo puro”) che assomma in sé entrambi i poteri e alla francese (c.d. “semi-presidenzialismo”), nel quale il Presidente della Repubblica possiede una parte sostanziosa di poteri governativi, mentre il Primo Ministro da lui nominato ne ha in dotazione la restante minor quota.
La riforma costituzionale presentata dal sen. Manuel Vescovi immagina un modello presidenziale somigliante a quello statunitense, pur rimanendo diversi i sistemi elettorali che vi conducono: il Presidente della Repubblica federale italiana è eletto direttamente dal Popolo mentre il Capo di Stato a stelle e strisce dai “Grandi elettori” votati, a loro volta, dai cittadini statunitensi.
Il disegno di legge costituzionale AS 1869 (“Modifiche alla Costituzione in tema di Stato federale e forma di governo presidenziale“) mette nero su bianco la duplice intuizione del proponente, il presidenzialismo e il federalismo, resi armonici ed equilibrati fra di loro: con il primo il legislatore risponde alle istanze centripete (accentratici) di rafforzamento decisionale governativo, valorizzando parimenti il metodo democratico di designazione del Presidente della Repubblica, anche Capo di Governo, con la sua elezione diretta popolare; con il secondo, invece, si accolgono e governano le forze centrifughe (disgregatrici), dando vita a Stati dove prima sorgevano solo Regioni, con il conseguente notevole incremento di loro poteri, funzioni e competenze, saggiamente correlati a quelli centrali.
Vediamo adesso sinteticamente quali siano le novità, indubbiamente corpose.
L’attuale elezione del Presidente della Repubblica si svolge nel Parlamento in seduta comune (presso Palazzo Montecitorio si riuniscono tutti i deputati e i senatori, oltre tre delegati per ogni Regione, ad eccezione della Valle d’Aosta che ne esprime solo uno): il Presidente della Repubblica federale, con la riforma in esame, non sarà più eletto indirettamente ma scelto elettoralmente dalla Comunità nazionale.
Sono previsti due turni (richiamando in via subliminale il sistema elettorale previsto per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti): il primo (e non si passa, quindi, al secondo) se un candidato raggiunge la maggioranza più uno degli elettori; se si accede al secondo turno (due settimane dopo la celebrazione del primo) subentra l’introduzione dell’istituto del ballottaggio: il corpo elettorale deve scegliere fra i due candidati che hanno ottenuto al primo turno più voti (senza raggiungere, ovviamente, nessuno dei due la maggioranza assoluta).
Al nominativo di un candidato a Presidente della Repubblica è collegato il nome di un candidato a Vicepresidente della Repubblica (figura attinta dagli States): l’elezione, al primo o secondo turno, di un candidato alla Presidenza della Repubblica provoca automaticamente l’elezione del Vicepresidente della Repubblica a lui collegato.
Il Vicepresidente surroga il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare il mandato ricevuto: la sostituzione permane sino al termine del quinquennio in caso di morte, dimissioni volontarie o impedimento permanente (per cause fisiche o psichiche) del Presidente, mentre è esercitata pro tempore sino alla cessazione dell’impossibilità (temporanea) del Presidente di svolgere i suoi compiti, ad esempio, per un viaggio all’estero o per una malattia di ordinaria durata; il Presidente del Senato, così, perde il suo attuale ruolo vicariale delle funzioni presidenziali.
Ove sia impedito il Vicepresidente sempre per gli stessi motivi (decesso, dimissioni volontarie o impedimento permanente per ragioni fisiche o psichiche), non essendo previsto un analogo istituto giuridico, è il Presidente della Camera dei deputati (che assume, in tale guisa, un ruolo maggiore rispetto a quello detenuto odiernamente) a provvedere alla indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica.
La durata del mandato presidenziale e vicepresidenziale è quinquennale, al pari di quella della Camera dei deputati e a differenza dell’attuale Inquilino del Quirinale che “scade” dopo sette anni.
Ultima novità è rintracciabile nell’abbassamento dell’età (accostandola a quella dell’elettorato passivo dei senatori federali) come requisito per l’elezione a Capo dello Stato e del Governo: da 50 a 40 anni.
Non esistono sistemi costituzionali perfetti, migliori o superiori ad altri, ma formule organizzatorie in maggior misura capaci di fornire soluzioni a vistosi mutamenti ordinamentali e ad altrettanto considerevoli “mutazioni” sociali. Non esiste cambio di schema di gioco di ordine giuridico che non comporti fatalmente riflessi di grande portata anche sul terreno dell’economia: se l’asticella si alza in direzione di una migliore e pronta capacità decisionale, di un autentico rispetto della volontà popolare e di un più intenso avvicinamento del “comando” alle genti “comandate”, e maggiormente vivaci saranno le ricadute favorevoli sulla economia reale italiana, specie se il sistema elettorale divenisse di tipo maggioritario.