La giustizia: una riflessione approfondita.
La Giustizia, nel nostro Paese, è regolata dall’Articolo 101 della Costituzione, che recita:
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
“Tutto qui?”, verrebbe da domandarsi. Non direi.
La dottrina, infatti, ha ormai da tempo stabilito quale sia l’interpretazione autentica da attribuire a queste “poche righe”: “ il popolo costituisce la fonte di legittimazione di tutte le funzioni statuali, esercitate a suo nome dallo Stato». L’espressione “ i giudici sono soggetti alla Legge”, sancisce un concetto “filosofico” semplice, strutturalmente astratto, ma funzionalmente concreto: l’interpretazione della volontà popolare espressa dall’organo legislativo, nominato dal Popolo, cui è demandata la funzione legislativa: il Parlamento.
La figura del Giudice, gode di una indipendenza e di una autonomia come nessun altro “personaggio” della Costituzione
La Costituzione che, alla stregua della sacra Bibbia, molti citano ma che pochi conoscono nella sua essenza, è il frutto di un lavoro improbo ed irripetibile dai 356 Padri costituenti, tra i quali spicca il nome di un fine giurista fiorentino: Piero Calamandrei .
Tantissime le sue frasi ormai divenute celebri ma fra queste amo ricordare questa, pronunciata ai suoi studenti: : “Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta.”
L’altra frase che in questo momento storico è devenuta dannatamente attuale recita:” La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.”
Mahatma Gandhi diceva: “La mia esperienza mi ha portato a constatare che il modo migliore per ottenere giustizia è trattare gli altri con giustizia”.
L’enciclopedia Treccani fornisce la propria idea del cosa vuol dire Giustizia: “giustìzia s. f. [dal lat. iustitia, der. di iustus «giusto»]. – 1. a. Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge”.
Poi c’è la Giustizia Divina, ma qui si rischia di andare “ultra petita”
Cercherò di sintetizzare su come è organizzato il sistema giudiziario in Italia e quali siano le principali giurisdizioni:
GIURISDIZIONE ORDINARIA
Gli organi giurisdizionali ordinari non sono citati espressamente nella Costituzione, ad esclusione eccezione della Corte di Cassazione (art. 111 Cost.), bensì nella legislazione sull’ordinamento giudiziario.
Gli organi della giustizia civile e penale sono:
– Giudice di Pace, giudice monocratico scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza. E’ un magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili che penali e riguardano le cause di minor valore.
Le sentenze pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al Tribunale del distretto della città in cui ha sede il Giudice di Pace.
– Tribunale, organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d’appello delle decisioni del Giudice di Pace.
Per cause civili e penali di maggiore rilevanza e gravità il Tribunale giudica come collegio formato da tre giudici.
– Corte d’Assise, giudice solo penale di primo grado a partecipazione popolare, composto da 8 giudici, di cui 2 togati e 6 popolari, estratti periodicamente dalle liste di cittadini aventi certi requisiti d’istruzione e moralità. La Corte d’Assise giudica sui reati di sangue e sui reati contro la sicurezza dello Stato (terrorismo, eversione) che possono essere puniti con le pene più gravi (ergastolo o reclusione superiore a 24 anni).
Le sentenze della Corte d’Assise sono appellabili davanti alla Corte d’Assise d’Appello.
– Corte d’Appello, giudice di appello delle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. La sua circoscrizione è distrettuale e di solito coincide col territorio di una Regione.
– Corte di Cassazione, è unica e ha sede a Roma. E’ l’organo che sta al vertice del sistema giudiziario in quanto giudica sull’impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi d’appello. La Corte di Cassazione è suddivisa in diverse sezioni, civili e penali composte ciascuna da 5 magistrati. Nelle cause di maggior importanza e quando si tratta di dirimere e risolvere contrasti tra le singole sezioni che la compongono, la Corte di Cassazione giudica a sezioni riunite o unite.
Tutte le sentenze sono impugnabili di fronte ad essa, quando la parte sostenga che vi è stata violazione della legge. Si dice pertanto che la Cassazione giudica solo sulla legittimità e non sul merito di una causa.
– Magistrati e Tribunali di sorveglianza, i quali decidono sulle controversie che si verificano durante l’esecuzione penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di sicurezza.
– Tribunali dei minorenni, istituiti presso ogni sede di Corte d’appello e composti da 4 giudici, di cui due togati, e due, necessariamente un uomo e una donna, esperti in psichiatria, pedagogia e altre scienze sociali. Hanno competenza in determinati settori civili dove entrano in gioco i diritti personali dei minori e in materia penale, quando i reati vengono commessi da minori.
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
La giurisdizione amministrativa è una giurisdizione generale di legittimità dell’atto amministrativo che si suppone lesivo di posizioni di interesse legittimo.
In tale prospettiva l’attività di cognizione del Giudice amministrativo è rivolta alla verifica dell’eventuale esistenza di vizi di legittimità degli atti della Pubblica amministrazione.
In casi eccezionali, tassativamente indicati dalla legge, la giurisdizione amministrativa è anche di merito e il sindacato del GA avrà ad oggetto, oltre alla legittimità dell’atto, la sua opportunità.
In casi eccezionali, tassativamente indicati dalla legge, la giurisdizione amministrativa può essere esclusiva; vi sono, cioè, determinati settori nei quali il GA, oltre a conoscere degli interessi legittimi ha cognizione sui diritti soggettivi.
Sono organi della giustizia amministrativa, in primo grado, i Tribunali amministrativi regionali (TAR) e, in secondo grado, il Consiglio di Stato; nei confronti delle pronunce del TAR della regione Sicilia, funge da giudice in secondo grado il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.
Il giudizio amministrativo, con riferimento all’oggetto delle decisioni, può essere:
– un giudizio di cognizione, volto all’annullamento dell’atto (o alla sua sostituzione o modifica nei
casi di giurisdizione di merito), previa la verifica della fondatezza della pretesa del ricorrente, nonché, come da ultimo espressamente riconosciuto dalla L. n 69/09 un giudizio volto all’accertamento della fondatezza della pretesa ovvero alla condanna della PA al risarcimento o ad un facere vincolato;
– un giudizio cautelare, volto a produrre effetti interinali che non rendano l’eventuale sentenza di
merito inutiliter data;
– un giudizio di esecuzione, volto a dare concreta attuazione alle pronunce di cognizione del GA.
Il giudizio amministrativo è, di norma, un giudizio a carattere impugnatorio di un atto che si assume
lesivo di una posizione di interesse legittimo del ricorrente; esso si introduce mediante ricorso.
Onde precisare l’ambito della giurisdizione amministrativa è, altresì, necessario individuare l’ambito
degli atti amministrativi impugnabili. Essi devono, innanzitutto, promanare da una Pubblica Amministrazione o da un soggetto comunque preposto all’espletamento di pubbliche funzioni. Non
sono dunque impugnabili gli atti emanati da organi non amministrativi come le Camere del Parlamento o altri organi giurisdizionali.
Sotto il profilo del contenuto, è necessario, ai fini della sua concreta impugnabilità, che l’atto sia espressione della potestà amministrativa, che sia immediatamente lesivo ed efficace e che abbia valenza lesiva autonoma; in tale ultima prospettiva non sono impugnabili gli atti soggettivamente amministrativi ma aventi contenuto legislativo (decreti legge e decreti legislativi) gli atti di diritto privato della PA, gli atti non ancora approvati, gli atti meramente confermativi o esecutivi di altri provvedimenti, gli atti interni, i regolamenti, se improduttivi di effetti immediatamente lesivi, nonché, alle medesime condizioni, gli atti programmatici e pianificatori.
GIURISDIZIONE CONTABILE
La Corte dei conti è l’organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive.
Controllo
L’attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica. La Corte dei conti in base all’art. 100 della Costituzione svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario.
Giurisdizione
L’art. 103 della Costituzione attribuisce alla Corte la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra. La Corte è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici sulle materie che riguardano la gestione del pubblico denaro.
Procura
Presso ogni sezione giurisdizionale della Corte dei conti è prevista una Procura, con funzioni di pubblico ministero, propulsore dell’attività giurisdizionale Il PM, organo neutrale e imparziale, assume il ruolo di attore nel processo contabile per tutelare valori e interessi generali.
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Le norme sulla giurisdizione (e la procedura) tributaria sono contenute nel d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in particolare:
l’art. 1 afferma circa gli organi:
La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545. 2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
L’art. 2 circa l’oggetto:
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.»
In sintesi quindi tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio; e le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
Riguardo al difetto di giurisdizione si dispone all’art. 3:
«1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.»
Competenza territoriale
In ordine alla competenza per territorio, le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, degli enti locali o dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Le Commissioni Tributarie Regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione. La competenza territoriale è in ogni caso inderogabile e l’incompetenza può essere rilevata anche d’ufficio.
La giurisprudenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale è intervenuta più volte, recentemente, per definire la giurisdizione delle commissioni tributarie. Essa, secondo la Corte, deve essere limitata alle sole controversie di natura tributaria con esclusione, quindi, delle altre entrate di natura non tributaria (ad esempio il COSAP, canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche). È altresì incostituzionale la previsione di una giurisdizione delle commissioni tributarie come “giudici speciali degli atti dell’Amministrazione finanziaria”, con la conseguenza che sfuggono alla giurisdizione delle commissioni gli atti emessi da uffici finanziari ma non attinenti alle controversie tributarie (ad esempio, gli atti di irrogazione di sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari).
Allo stesso modo deve essere interpretata la giurisdizione in materia di impugnazione delle iscrizioni di ipoteca su immobili e del fermo amministrativo di veicoli attribuita dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; la Corte costituzionale ha infatti confermato che la giurisdizione delle commissioni tributarie è limitata alle iscrizioni ipotecarie e ai fermi amministrativi disposti per la riscossione di tributi, escludendo quindi la possibilità di impugnare questi atti quando sono preordinati alla riscossione di crediti non tributari, come quelli per sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada, per i quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
GIURISDIZIONE MILITARE
Scopo e funzioni della giurisdizione penale militare
Il quadro normativo della riforma relativo all’ordinamento giudiziario militare rappresenta, ancora oggi, un problema che continua a far discutere, nonostante la norma Costituzionale sia chiaramente orientata a favore del mantenimento (art. 103, ultimo comma e VI Disposizione transitoria) dei Tribunali Militari.
Le molteplici ragioni che, secondo la concezione tradizionale, giustificano o, meglio, rendono necessaria l’esistenza della giurisdizione penale militare in tempo di pace, sono costituite dall’esigenza sentita quasi in tutti gli Stati di tutelare efficacemente la disciplina ed il servizio militare. Infatti, il possibile sindacato del giudice ordinario sui provvedimenti dell’autorità militare sarebbe stato lesivo di quel tecnicismo e di quella immediatezza del giudizio, connesso alla singolare oggettività giuridica dei reati militari; donde, l’ulteriore necessità di precostituire fin dal tempo di pace una struttura giudiziaria tale da poter funzionare anche in tempo di guerra o negli accadimenti storici a questi assimilabili.
Secondo il vecchio ordinamento giudiziario militare (contenuto nel Regio Decreto 9 settembre 1941, n. 1022), la giurisdizione militare, in tempo di pace, si articolava in una pluralità di organi così ripartiti: tribunali militari territoriali, tribunali militari di bordo, tribunale supremo militare.
Questa struttura, ad un attento esame, presentava una macroscopica anomalia: la mancanza di un secondo grado di giurisdizione, giacché era previsto, come unico rimedio contro la sentenza di primo grado, il ricorso al Tribunale supremo militare, ricorso che instaurava un giudizio di mera legittimità. Ciò comportava una palese illegittimità costituzionale in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto al militare imputato di un reato militare non era garantita la stessa uguaglianza formale e sostanziale assicurata a tutti i cittadini. Inoltre, tale diversità di trattamento si verificava anche nell’ambito della stessa categoria dei militari imputati di reati militari in concorso con dei civili, poiché, secondo i criteri della connessione, scattava in tali casi la competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, con la conseguente garanzia dei tre gradi di giudizio, propri della giurisdizione ordinaria.
Se si conviene che nella Giustizia militare è particolarmente viva l’esigenza della rapidità, dovendo il processo penale militare esaurirsi entro il periodo di tempo previsto per la prestazione del servizio militare, è innegabile che tale esigenza non poteva e non doveva pregiudicare il diritto del cittadino militare ad un trattamento eguale, sotto il profilo delle garanzie giurisdizionali, a quello previsto per il cittadino non militare.
Il militare -è stato detto- è sempre un cittadino e non perde affatto i diritti del cittadino solo perché assume temporaneamente lo status di appartenente alle Forze Armate, status che gli conferisce diritti e tra questi una tutela giuridica che non può più essere considerata come una entità secondaria o trascurabile, in conseguenza di un rapporto di subordinazione caratterizzato da una rigida strutturazione gerarchizzata per gradi.
Nel 1981 una Legge, scaturita dalla unificazione dei vari progetti di legge presentati in Parlamento, è stata, alla fine, discussa ed approvata a larghissima maggioranza, in tempo estremamente breve, sotto la necessità di evitare un referendum.
Con la legge n. 180, viene abbandonato ogni residuo della teoria, secondo cui nella giurisdizione militare doveva ravvisarsi una derivazione del comando. I tribunali militari, inoltre, modificati nella loro organizzazione e composizione, non appaiono più come in contrasto con il principio del giudice naturale enunciato all’art. 25 della Costituzione.
Dal complesso delle disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 (in cui è stato posto il divieto di “giudici straordinari” o di nuovi “giudici speciali”, ma in cui è stata salvaguardata espressamente la rilevanza costituzionale del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari), o alla VI Disposizione transitoria (a norma della quale è stata esclusa la revisione delle giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari), si evince che i tribunali militari sono previsti e vanno mantenuti a norma della Costituzione, quali “organi speciali di giurisdizione”.
Una netta separazione dei poteri esecutivo e giudiziario, caratterizzata da un aspetto giurisdizionale che appariva quasi incluso in quello esecutivo, rappresentava la caratteristica del vecchio ordinamento giudiziario militare in cui l’elemento giudiziario appariva collocato in una posizione di minor rilievo rispetto all’elemento amministrativo, rappresentato dalla volontà dell’istituzione militare di agire nel proprio interesse e nei limiti del proprio potere. Con la nuova normativa, invece, il momento giurisdizionale militare è venuto a collocarsi nella sua posizione più esatta di attuazione della volontà della legge e di riaffermazione del diritto leso, sì da poter concludere che, anche nell’esercizio della giurisdizione penale militare, l’atto del giudizio rappresentato nei suoi connotati essenziali da un atto giurisdizionale emesso su una attività altrui e in attuazione di una volontà legislativa concernente altri soggetti, prevale su ogni altro elemento.
Avuto riguardo a questa nuova e diversa struttura, i tribunali militari possono ora avvertire, ancora di più ed ancora meglio, il primato della legge: la volontà palesata dalla norma costituisce e rappresenta una guida obbligatoria per l’atto di volontà che deve essere manifestato nell’atto giurisdizionale, senza che l’organo esecutivo, quasi fosse organo superiore a quello giurisdizionale, possa intervenire in alcun modo, neppure in via di mera supposizione.
Risulta, in tal modo, ancora più manifesta la funzione insostituibile svolta dai tribunali militari nell’assicurare la tutela dei particolari interessi garantiti dalla legge penale militare, la quale perderebbe, altrimenti, la ragione stessa della sua esistenza e della sua obbligatorietà, qualora non le fosse assicurata una effettiva osservanza. Certamente non sono scomparse tutte le possibili interferenze. Se non altro, però, è stata assicurata alla funzione giurisdizionale militare quella minima garanzia che quasi le mancava, quando l’attività giudiziaria pareva appannaggio degli organi esecutivi (come accadeva, ad es., per i tribunali militari di bordo), maggiormente esposti a subire o ricevere nell’esame dei singoli casi, l’influenza di interessi o di giudizi estranei a quelli tutelati dalla legge.
La legge 7 maggio 1981, n. 180 – “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, ha attuato, di fatto, con trent’anni di ritardo, tralasciando problemi di scelta di politica legislativa, l’adeguamento alle norme e allo spirito della Costituzione, introducendo rilevanti e sostanziali trasformazioni concernenti la struttura e il funzionamento degli organi e degli uffici ai quali è affidata la Giustizia penale militare.
CONCLUSIONI
Ho sintetizzato, traendo elementi, spunti e quant’altro da semplici ricerche su internet per fare un quadro generale delle Giurisdizioni e per meglio comprendere e far comprendere, quale siano le loro funzioni e le loro specifiche competenze.
La Giustizia ormai da anni, presenta però notevoli criticità. Dai tempi troppo lunghi dei singoli gradi di giudizio che spesso danno origine a prescrizioni dei reati, alla mancata certezza della pena passando dalla endemica carenza di personale ed inadeguatezza delle sedi: a puro titolo esemplificativo ricordo quanto accaduto per il Tribunale di Bari che ha dovuto trasferire in tendoni della Protezione Civile le aule di Giustizia per inagibilità della fabbricato ove aveva la propria sede.
I recenti accadimenti cha hanno visto nel ruolo di “imputato” alcuni Giudici di un po’ tutte le giurisdizioni, ci riporta al detto latino : “Caesaris coniugium non esse honestum, sed etiam honestate videntur.” “La moglie di Cesare deve non solo essere onesta, ma anche sembrare onesta.”
Dobbiamo tornare ad operare con quella professionalità, quello spirito di servizio e quella pacata consapevolezza di discrezione che da sempre distingue i Giudici dalle altre figure professionali. Il Giudice terzo ed imparziale come sancisce l’articolo 111 della Costituzione: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla Legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. – segue…..”
A questo proposito vale la pena di ricordare la distonia presente nell’ambito della Giustizia Tributaria, giurisdizione che nasce legislativamente con la legge 14 luglio 1864, n. 1830, come organo amministrativo, con il compito di determinare l’imponibile e l’imposta, ai fini della determinazione della tassa sui redditi di ricchezza mobile.
Oggi, l’attività giurisdizionale della Giustizia Tributaria è attuata in conformità con il disposto normativo dei Decreti Legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992. E’ un organo di Giustizia che ha però necessità di un sostanziale riordino a partire dalla necessità di garantire l’effettiva terzietà dei giudici tributari, proprio ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, ed a tal fine è urgente “sottrarre” al Ministero dell’Economia e delle Finanze la gestione e l’organizzazione delle Commissioni Tributarie, in quanto parte interessata nel contenzioso, ed affidarla ad un organismo terzo, come per esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri (la cui alta vigilanza è prevista dall’art. 29 decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992), perché la Giustizia Tributaria, come anticipato, oltre che “essere”, deve necessariamente “apparire” neutrale.
Si deve istituire un ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile (c.d. quarta magistratura), la quale peraltro deve avere in futuro anche un riconoscimento costituzionale.
Non si può assistere, come invece accade oggi, che il Ministro delle Finanze gestisca l’organizzazione dei Giudici Tributari, ne controlli l’attività monitorandone le sentenze e ne determini il compenso. Per questo motivo le Commissioni Tributarie dovranno avere una diversa denominazione:
• Tribunale Tributario;
• Corte D’Appello Tributaria;
• Corte di Cassazione – Sezione Speciale Tributaria.
Oggi i giudici tributari sono a tempo parziale e questo apparentemente potrebbe non fornire sufficienti garanzie su una perfetta competenza e professionalità nel delicato mondo fiscale e tributario, perché l’aggiornamento professionale è demandato prevalentemente agli stessi Giudici. E’ il loro volersi mettere a disposizione dello Stato, per spirito di servizio, che li porta ad aggiornarsi costantemente per poter operare per “scienza e coscienza” . Da qui l’esigenza di istituire una Scuola di Alta Formazione per i Giudici Tributari. La gestione autonoma del Contributo Unificato, garantirebbe l’intero intervento, ad invarianza di bilancio dello Stato.