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Caso Gregoretti: la giurisdizione ed il teatro. La fine della prima e lo svolgimento del secondo.

Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor. Ciò che non proibisce la legge, lo proibisce la vergogna. Così Lucio Anneo Seneca, nella sua accezione storicistica degli avvenimenti della sua epoca.

Ma se da questa antica dottrina filosofica fondata dal greco Zenone di Cizio nel sec. III a.C., che riconosceva nell’universo un unico ordine razionale a cui gli uomini dovevano sottomettersi, accettando impassibilmente il bene e il male e mirando alla virtù come sommo grado di perfezione morale, nella vicenda Gregoretti che vuole un ministro della repubblica alla sbarra per avere molto più semplicemente perseguito un superiore interesse nazionale, di razionale, anzi di costituzionale, c’ è ben poco. 

Quis custodiet ipsos custodes? Verrebbe allora da dire con Giovenale allorchè un potere dello Stato, il potere giudiziario e la magistratura in genere, si erge a carnefice dello Stato stesso, allorchè invece di rappresentare quella giustizia in nome dello stesso popolo sovrano, viene invero ad esercitarla in via autoreferenziale anteponendo il pregiudizio (ideologico) di alcuni contro il giudizio (logico) di molti.

Il caso è noto e nasce da una incostituzionale autorizzazione a procedere che per soli motivi politici è stata rilasciata affinché venisse sottoposto a procedimento penale l’ allora ministro dell’ interno Matteo Salvini allorchè in ossequio ad un contratto di governo, e ad un patto ed una prassi internazionale che si stavano consolidando, fece permanere a bordo della nave Gregoretti centinaia di clandestini, in attesa di un concreto piano di riparto di questi tra i vari Stati dell’ Unione. Centinaia di clandestini, lo si rammenta che la criminalità organizzata e le organizzazione di trafficanti di essere umani avevano rovesciato sulle nostre coste al fine di forzare la mano.

Eppure la stessa Corte di giustizia europea si era appena pronunciata sancendo che non vi era alcun obbligo di autorizzare lo sbarco se non solo quello di garantire l’ assistenza a bordo.  E  non è che tali eventi non avessero illustri precedenti senza che alcuno ebbe in nessun modo a scandalizzarsi come ad esempio tanto per citarne uno macroscopico nel caso in cui migliaia di profughi albanesi nell’ agosto del 1991, furono rinchiusi sotto il sole in uno stadio per giorni e giorni in attesa di decisioni che li riguardassero. Nessuno gridò al sequestro di persona e nessun Governo fu processato.

Il principio della separazione dei poteri in cui è stata divisa la Sovranità, è un principio sacrosanto di uno Stato di diritto per la cui sussistenza oltre ad un territorio e alla sua integrità deve esservi un popolo che ne costituisce l’ essenza stessa ed in nome del quale attraverso un potere costituente viene ad essere delineata la sua Carta costituzionale.

Ma se uno Stato di diritto deve vedere suddivisa la sua sovranità (superiorem non recognoscens) secondo i principi del “cheek , balance and controls”, non significa che ad essere diviso debba essere lo Stato nella sua unicità e nei suoi fini istituzionali; e quindi non significa che una parte di una parte del potere eserciti le proprie funzioni in dispregio del superiore interesse dello Stato stesso.

Seppure infatti è un dato di fatto che ad oggi la sovranità venga giustamente condizionata dall’ alto e quindi dall’ esistenza del cosiddetto diritto europeo e dal basso in relazione allo straordinario sviluppo dei diritti di libertà, ciò non significa che il tutto non debba poi essere retto dalla superiore unicità dello Stato e del superiore interesse pubblico che lo deve governare.

Lo rammentava anche il senatore Manuel Vescovi allorchè ebbe ad intervenire sul palco di Catania in occasione della prima udienza di quel che è noto come il “processo a Salvini”, ossia il processo all’ Italia, affermando che i magistrati dovevano esercitare la funzione giurisdizionale e quindi essere solo interpreti delle leggi la cui produzione è di esclusiva spettanza politica legittimata dal voto dei cittadini. Ossia in ultima analisi il dovere di della magistratura di attenersi alle leggi e quello della politica di dover scegliere e porre in essere atti politici i quali, liberi nel fine, non erano e non sono, in uno stato di diritto,  suscettibili di sindacato giurisdizionale.

Se per i principi di insindacabilità l’ art. 68 co. 1 della nostra Carta Costituzionale ci rammenta infatti che i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni date e dei voti  espressi nell’ esercizio delle loro funzioni, i correlativi principi di  inviolabilità ci ricordano parimenti che nessun membro del Parlamento senza l’ autorizzazione della Camera alla quale appartiene può esser sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale  salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero colto in flagranza di delitto.

E non è un caso che la inviolabilità nacque proprio all’ indomani delle vicende storiche connesse alla rivoluzione francese allorchè Robespierre nel 1788 in un celebre discorso all’ Assemblea nazionale nel pieno del confronto con l’ autorità del Re, affermò che nessun rappresentante della nazione  potesse essere portato in giudizio senza un intervento dell’ organo legislativo che pone le leggi dello Sato stesso.

Ciò posto pur premesso che giustamente (e non dovrebbe essere mai diversamente) che i ministri sono sicuramente personalmente responsabili civilmente penalmente e amministrativamente degli atti da loro compiuti nell’ esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell’ art. 28 della Costituzione, è anche vero che si parla di responsabilità allorchè pongano in essere reati ministeriali ossia reati contro la pubblica amministrazione, ergo contro lo Stato ed i suoi interessi il cui centro di imputazione è la maggioranza reale dei cittadini sicuramente stanca  di vedere le loro città invase da clandestini ed interi quartieri in preda a spacciatori e stupratori assolutamente irresponsabili in quanto per lo più invisibili e comunque al soldo della micro o grande criminalità in un circuito in cui è l’ illegalità e lo sfruttamento (altrettanto ignobile) a farla da padrone.

Eppure nonostante ciò la Camera, lo si ripete per sole ragioni  politiche, ha ben ritenuto che per avere fatto il proprio dovere quel ministro andava processato. E questo nonostante la stessa Carta Costituzionale rileva che oggetto delle valutazioni della Camera di appartenenza in sede di autorizzazione a procedere non è l’ esistenza o la non esistenza del reato  (nel qual caso e senza ragione il giudizio della Camera si sostituirebbe a quello del Giudice), ma solamente l’ accertamento dell’ esistenza o meno del fumus persecutionis  nel caso della insindacabilità (e quel che è emerso in sede di intercettazioni telefoniche nel caso Palamara basterebbe ed oltre),  mentre per la inviolabilità è il mero acclaramento che il “ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico”.  Qui in definitiva non era nemmeno il fumus persecutionis a dover essere valutato come nella inviolabilità quanto piuttosto se vi sia stato o meno un preminente interesse pubblico.

E che nel caso di specie detto interesse sia stato perseguito lo si provi a richiedere alla maggioranza di quei cittadini nel cui nome dovrebbe essere esercitata la funziona giurisdizionale. E che si tratti di forzatura lo sta a dimostrare il fatto che anche la stessa Procura inquirente e procedente ne avrebbe richiesto il non luogo a procedere per la stessa non sussistenza del fatto di reato. Si badi bene non perché l’ imputato non lo ha commesso, ma molto più semplicemente perché il fatto nella sua fattispecie non costituisce reato.

Come noto per la responsabilità dei ministri un tempo giudicava (opportunamente) la Corte Costituzionale  previa messa in stato di accusa da parte del parlamento in seduta comune. Aspetto invece oggi modificato con legge costituzionale n. 1 del 1989 che ha introdotto in sua vece un modello di giustizia derogatorio del diritto comune per il quale ci si limita a mantenere ferma la previa autorizzazione da parte della Camera di appartenenza  mentre a svolgere le indagini preliminari è uno speciale collegio giudiziario (Tribunale dei ministri) istituito presso il capoluogo del distretto di Corte di Appello territorialmente competente composto da tre magistrati estratti a sorte ogni due anni.

Appare quindi palese come la richiesta di un supplemento di istruttoria con audizioni diluite nel tempo di esponenti di Governo di allora come di ora per accertare fatti universalmente e pacificamente noti abbia il solo fine di mantenere alto quell’ interesse mediatico di cui a quanto pare qualcuno ama nutrirsi. Non si vede infatti cosa altro debba mai emergere se non quello che è semplicemente scritto nelle delibere, negli accordi e nello stato degli atti.

Ma a quanto pare sembra sia questa un’ operazione intellettuale troppo difficile da porre in essere in relazione a quella che dovrebbe essere il perseguimento di una funzione giurisdizionale improntata a giustizia e rispetto delle leggi.

Meglio quindi la stupidità e l’ ortodossia di quella summa jus che si trasformi pure in ultima analisi in una perfetta iniura, che l’ ossequio ed il rispetto del vero “sprito delle leggi”,  così che aveva allora davvero ragione Albert Einstein,  allorchè affermava che “due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana”. Ma non era molto  sicuro dell’universo.

Mauro Mancini Proietti