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01/04/2021 — DIRITTO ALLA SALUTE: RIFLESSIONI IN MOVIMENTO

I Padri Costituenti hanno voluto riconoscere e tutelare libertà e diritti in modo armonico ed equilibrato, senza assolutizzarne alcuno ed evitandone, con saggezza e razionalità, collisioni tramite un vicendevole contemperamento. Ciascun diritto e ogni libertà sono limitati allo scopo di consentire ad ognuno di essi una corretta ed equa espansione entro confini che non travalichino quelli degli altri, all’interno del perimetro più generale del bene comune e dell’interesse collettivo.

Certamente è il diritto alla vita, implicitamente o esplicitamente contenuto in numerose Costituzioni occidentali, oltre che in Atti e convenzioni europee, unionali ed internazionali, ad avere la primazia, da considerare autenticamente unico, intangibile ed incomprimibile in ogni fase e stadio della esistenza umana.

Dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che la tutela dei diritti non può ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale, occorrendo effettuare una accorta operazione ermeneutica di bilanciamento tale da consentire una eguale difesa del loro esercizio.

In questi tempi pandemici la salute è diventata un diritto supremo cui tutti gli altri debbono chinare il capo e le libertà inginocchiarsi: ma è propriamente così nel dettato costituzionale?

Prendiamo in esame gli artt. 32 Cost. e 13 Cost., ossia le disposizioni che riguardano rispettivamente il diritto alla salute e la libertà personale.

L’art. 32 Cost. recita: “1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 3. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La salute è un diritto fondamentale della persona di interesse non solo individuale ma anche nazionale. La salute è intesa nella sua accezione più ampia, includendo non solo quella fisica ma anche psicologica. Non sussiste affatto una subordinazione dell’una rispetto all’altra essendo entrambe su uno stesso piano: l’ordinamento costituzionale deve prestare supporto alla salute in senso biologico, funzionale ed organico ma anche mentale e psichico.

La legge può obbligare i cittadini ad avere “più salute”, ossia può imporre trattamenti sanitari che dispongano un maggiore grado ed intensità di salute pisco-fisica, in ragione del fatto che l’interesse individuale è coessenziale a quello generale: i vaccini per pervasivo rischio batterico o virale e il TSO per patologie di origine psichiatriche. L’art. 32 Cost. non argina affatto il diritto ma lo potenzia grazie alle prescrizioni di una legge o di un atto ad essa equipollente (decreto legge o decreto legislativo). Gli obblighi vincolano squisitamente le condotte dei soggetti destinatari della normazione, ossia di coloro che, per condizione epidemica o pandemica reale o potenziale, o per grave disagio psichiatrico, debbono essere soccorsi in maniera coercitiva. Ancora più chiaramente il conculcamento ex lege di porre o non porre in essere un determinato comportamento è confinato alla sfera sanitaria ed individuale entro prefissati limiti temporali (la durata del TSO è disciplinata dall’art. 3 legge 180/1978, mentre la somministrazione di un vaccino avviene per l’intervallo strettamente necessario per inocularlo per una o più volte a seconda del numero di dosi): le costrizioni sono del tutto provvisorie e direttamente funzionali alla soluzione o attenuazione di una malattia del corpo o della mente, senza il coinvolgimento di altre norme della Costituzione, se non in via strumentale all’adempimento della momentanea  imposizione. Lo stesso art. 16, comma 1, Cost., prevede limitazioni del diritto alla circolazione e al soggiorno per legge, in via generale e per ragioni di sanità e sicurezza, limitazioni che, in quanto tali, sono inevitabilmente ristrette nel tempo, altrimenti sarebbero qualificabili più correttamente come vere e proprie abrogazioni o solo “freni” apparenti.

Inverso è il ragionamento applicabile alla libertà personale ex art. 13 Cost.: ” 1. La libertà personale è inviolabile. 2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 4. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 5. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”.

La libertà personale è inviolabile ed è il titano su cui si regge la democrazia occidentale. Senza libertà non v’è democrazia in conseguenza ad una interconnessione ineludibile e imprescindibile che lega la prima alla seconda. Limitazioni, riduzioni, rimodulazioni e cancellazioni dello status libertatis possono essere realizzate solo e soltanto in virtù di una legge (o atto ad essa equipollente) e in forza di un disposto della autorità giudiziaria. Due sono i baluardi, infatti, posti a guardia della libertà personale: la riserva assoluta di legge (esclusivamente la legge può incidere sulla libertà, non potendo esserne demandata la sua incisione a nessuna altra fonte giuridica) e la riserva di giurisdizione (solamente un provvedimento giudiziario può circoscrivere la portata e l’esercizio della libertà).

Parlamento e Governo, unitamente alla magistratura, costituiscono le esclusive Istituzioni dotate di potere di preclusione della libertà che, altrimenti, sarebbe incomprimibile; la salute, invece, è a gestione individuale, dallo stesso “titolare” comprimibile, solitariamente sacrificabile, salvo non vi sia un interesse diffuso che solleciti il plesso Parlamento-Governo ad invocare in sede legislativa un trattamento sanitario obbligatorio. È opportuno sottolineare come l’aggettivo “sanitario” implichi un vincolo comportamentale afferente unicamente ad aspetti di benessere esteriore ed interiore e null’altro, ossia ad un trattamento coattivo che non inferisca in alcun modo su altre dimensioni esistenziali umane.

Le “evidenze” (locuzione che oggi va particolarmente di moda) conducono alla assenza di una gerarchia fra libertà a vocazione costituzionale e diritti fondamentali, mentre ad esistere risulta proprio il loro ponderato bilanciamento: libertà e diritti, tutti dotati di pari dignità dinanzi alla Carta, si incastrano e arricchiscono reciprocamente e nessuno prevale o domina sull’altro. Sanità, lavoro, istruzione, mobilità, iniziativa economica privata e ogni altro diritto e ogni altra libertà sono attori recitanti ruoli sì diversificati, ma univocamente protesi verso il migliore sviluppo della personalità dell’essere umano, a partire da quella dei bambini, degli adolescenti e dei più fragili, nella società italiana.

Intelligere necesse est!

Prof. Fabrizio Giulimondi

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